A tutela delle tipicità locali del settore agroalimentare, la Comunità Europea, nel 1992 approva il Regolamento CEE 2081/92 secondo il quale un prodotto viene certificato DOP quando la sua qualità o tutte le sue caratteristiche sono “dovute essenzialmente esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata”.
Uomo e Territorio quindi in un binomio inscindibile: caratteristiche ambientali e tecniche di produzione trasmesse nel tempo, amalgamate insieme sanno dar vita ad un prodotto “tipico” solo di una determinata zona e introvabile al di fuori di essa.
Ad ulteriore garanzia di tracciabilità e tipicità, è necessario che le materie prime siano del luogo e che la produzione avvenga all’interno del territorio interessato, secondo un preciso disciplinare
Il Marchio DOP, denominazione di origine protetta, garantisce il legame tra Ragusano, luoghi di origine e metodi di produzione tradizionali. Mentre il disciplinare di produzione indica le metodologie di caseificazione del prodotto, altre caratteristiche come tracciabilità e rintracciabilità sono proprie di ogni singola forma di pecorino. A garanzia della rintracciabilità viene impressa su ciascuna forma una matrice di caseina che indica la denominazione “Ragusano DOP” e l’identificativo del lotto di produzione.
Allo stesso modo, un numero attribuito dalla CE al caseificio di produzione viene impresso per innalzare il livello di rintracciabilità allo specifico produttore.
Nel 1995 viene ufficialmente riconosciuta la denominazione di origine del formaggio “Ragusano” e inserita in Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana (GU Serie Generale n.133 del 09-06-1995).
Solo successivamente l’Unione Europea istituisce il marchio DOP, dando al Ragusano il riconoscimento di denominazione di origine protetta attraverso la trascrizione nel registro delle denominazioni ai sensi del Regolamento (CE) n.1263/96 della Commissione del 1 luglio 1996.